Ammette che 700 g di cocaina venduta sono un quantitativo notevole, ma fa notare che la purezza dello stupefacente è risulta medio-bassa, ovvero del 42%, sicché la droga spacciata non è superiore ai 290 g di prodotto puro. Ora, per quanto riguarda il grado di purezza dello stupefacente il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che la quantità di droga trattata non è un fattore determinante, poiché serve solo per apprezzare la gravità oggettiva del reato, mentre decisivo nel diritto penale è l'aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193, confermata in DTF 122 IV 301 consid. 2c).