{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-11_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59032&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "affe357149683391608540c1d878faa5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:45", "Checksum": "2d923609583bfbb9e908812effa183ce", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Il ricorrente afferma di essere stato coinvolto nella fattispecie da altri, in particolare dal correo __________, e di non avere ideato l'attività delittuosa. Così argomentando egli contraddice però quanto egli medesimo aveva ammesso esplicitamente di fronte agli inquirenti, ossia di avere sempre agito in correità e di comune accordo con l'altro (sentenza, pag. 12 e 13), ciò che quest'ultimo ha confermato sia durante l'istruttoria sia al dibattimento (sentenza, pag. 14). Certo, in aula il ricorrente ha in parte ritrattato. La Corte tuttavia non gli ha creduto (sentenza, pag. 13 seg.), né il ricorrente pretende che i primi giudici siano caduti in arbitrio facendo loro la versione predibattimentale e quella del correo. Fondato su fatti diversi da quelli constatati nella sentenza impugnata, su questo punto il ricorso si dimostra inammissibile.\n5. Il ricorrente si sofferma sulla sua iniziale reticenza e asserisce per finire che tale comportamento si riconduce alla sua ingenuità, alla giovane età, all'inesperienza e al timore della pena, conseguente alla consapevolezza di avere commesso reati gravi. A prescindere dal fatto però che egli dà per acquisite circostanze non riportate nella sentenza impugnata, come ad esempio i motivi che lo avrebbe spinto a ritrattare (i primi giudici hanno anzi rilevato che egli non ha saputo concretamente giustificare la sua mutata attitudine: sentenza, pag. 21), il ricorrente trascura che, pur censurando il suo comportamento processuale, la prima Corte non ha per ciò aggravato la pena a suo carico, limitandosi a rilevare che l'atteggiamento collaborativo del correo meritava un premio (sentenza, pag. 21). Comunque che sia, già si è visto che i primi giudici hanno considerato la giovane età e l'inesperienza del ricorrente (come pure del correo), oltre all'incensuratezza e alla scemata responsabilità (art. 11 CP) per il saltuario uso di cocaina (sentenza, pag. 20 e 21). Condannando il ricorrente a 3 anni e 3 mesi di reclusione per lo spaccio al dettaglio di circa 700 g di cocaina per scopo di lucro e gli altri reati minori (contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri), la Corte di assise non ha pertanto denotato esagerata severità, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è destinato all'insuccesso.\nII. Sul ricorso di __________\n6. Come nel ricorso del coimputato, anche __________ si sofferma sul grado di purezza della cocaina trafficata, sull'ingenuità e sulla scarsa professionalità dimostrate nel delinquere e sulla facilità con la quale egli e il correo sono stati arrestati. In sintesi si propone anch'egli di sminuire la fattispecie, asserendo di non avere partecipato a un traffico di droga controllato da un'organizzazione di persone, con ruoli e gerarchie prefissate. Già si è visto però che argomentazioni del genere non risultano avere consistenza (consid. 2 e 3). Non sussidia pertanto ripetersi.\n7. A parere del ricorrente la prima Corte non avrebbe considerato appieno la collaborazione con gli inquirenti e i motivi a delinquere, ovvero la necessità di percepire guadagni per assistere il fratello gravemente malato. Se non che, i primi giudici hanno espressamente evocato tali circostanze e ne hanno tenuto conto commisurando la pena (sentenza, pag. 21). Pur rilevando che la colpa del ricorrente è più grave rispetto a quella del correo (anche se non di molto), dovendo egli rispondere anche di una collaborazione quale intermediario in un ulteriore spaccio di qualche decina di grammi di cocaina, essi gli ha inflitto per vero la stessa pena (3 anni e 3 mesi di reclusione), considerata anche la giovane età e la scemata responsabilità per il saltuario consumo di cocaina (sentenza, pag. 20 e 21). È vero che, per rapporto alle fattiva collaborazione prestata e ai motivi che hanno indotto il ricorrente a delinquere (procurarsi denaro per un intervento chirurgico al fratello malato di cancro), la riduzione di pena accordata dalla Corte di assise può apparire modesta. Ciò non significa ancora, tuttavia, che i primi giudici siano caduti nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.\nIII. Sulle spese\n8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 15 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.\n2. Il ricorso di __________ è respinto.\n3. Gli oneri processuali, consistenti:\na) tassa di giustizia unica fr. 900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1'000.–\nsono posti a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.\n4. Intimazione:\n– __________, c/o Penitenziario cantonale, 6900 Lugano;\n– __________, c/o Penitenziario cantonale, 6900 Lugano;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle Assise criminali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;\n– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della confederazione, 3003 Berna;\n– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;\n– Azienda comunale dei trasporti, Comune di __________, (PC);\n– __________ (PC).\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente La segretaria"}