{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-11_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59032&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "affe357149683391608540c1d878faa5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:45", "Checksum": "2d923609583bfbb9e908812effa183ce", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: il movente e le circostanze esterne, l'intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, il risultato ottenuto, l'even-tuale assenza di scrupoli, il modo d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece portata relativa (loc. cit. v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nc) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente mite o esageratamente severo, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).\nI. Sul ricorso di __________\n2. Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avere stabilito la pena (3 anni e 3 mesi di reclusione) senza considerare in modo concreto e sufficientemente tangibile le circostanze a lui favorevoli. Ammette che 700 g di cocaina venduta sono un quantitativo notevole, ma fa notare che la purezza dello stupefacente è risulta medio-bassa, ovvero del 42%, sicché la droga spacciata non è superiore ai 290 g di prodotto puro. Ora, per quanto riguarda il grado di purezza dello stupefacente il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che la quantità di droga trattata non è un fattore determinante, poiché serve solo per apprezzare la gravità oggettiva del reato, mentre decisivo nel diritto penale è l'aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193, confermata in DTF 122 IV 301 consid. 2c). E sotto quest'ultimo profilo il grado di purezza della droga è un fattore di rilievo solo ove l'imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita (DTF 121 IV 193; v. anche DTF 122 IV 301 consid. 2c). Nella fattispecie il ricorrente neppure pretende ciò. Per di più, la prima Corte ha considerato anche la purezza della cocaina venduta – definita per altro di buona qualità – valutando l'aggravante del caso grave giusta l'art. 19 n. 2 LStup (sentenza, pag. 19). Per il resto essa ha rilevato che lo spaccio al dettaglio nel giro di alcuni mesi di circa 700 g di cocaina al solo scopo di procurarsi denaro, benché gli imputati beneficiassero delle indennità e delle strutture riservate agli asilanti, connota la gravità dei fatti e la colpa (sentenza, pag. 20). Perché una considerazione del genere sarebbe errata il ricorrente non spiega.\n3. Il ricorrente asserisce di avere agito con l'altro imputato in modo ingenuo, senza precauzione alcuna, senza intermediari e facendosi sorprendere dagli inquirenti dopo alcuni controlli durati pochi giorni. Tale circostanza escluderebbe la presenza di un gruppo organizzato di persone con ruoli e gerarchie prefissati. L'argomentazione non giova però al buon esito del gravame. La prima Corte non infatti addebitato agli accusati di avere agito nell'ambito di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti con ruoli più o meno importanti o di essersi dimostrati raffinati e scaltri. Essa si è limitata a rilevare che i due hanno spacciato sulla piazza __________ nel giro di pochi mesi notevoli quantità di cocaina a fini di lucro. Per il solo fatto di non essersi dimostrati più accorti e per essere stati arrestati già dopo alcuni mesi di attività criminosa gli accusati non possono dunque pretendere ulteriori riduzioni di pena. Tanto meno ove si consideri che i primi giudici hanno pur sempre considerato nella commisurazione della pena la giovane età degli imputati e quindi, implicitamente, la loro inesperienza e fragilità (sentenza, pag. 20)."}