{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-11_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59032&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "affe357149683391608540c1d878faa5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:45", "Checksum": "2d923609583bfbb9e908812effa183ce", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 17.2000.00012 |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n||||\n|\nsegretaria: |\nPetralli Zeni, vicecancelliera |\nsedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati\n|\n|\n– il 6 marzo 2000 (inc. 17.2000.00011) da __________, e – il 6 marzo 2000 (inc. 17.2000.00012) da __________, (entrambi patrocinati dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 20 gennaio 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei loro confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;\n2. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;\n3. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 20 gennaio 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere, tra luglio e ottobre del 1999, acquistato a Zurigo, dove si recavano in treno in media una o due volte la settimana, complessivamente 750-800 g di cocaina in partite di 25 o 50 g l'una, trasportate a __________ e poi rivendute a tossicomani locali nella misura di almeno 700 g al prezzo di fr. 80/110.– il grammo. Essi sono stati riconosciuti colpevoli altresì di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, nel medesimo periodo, consumato circa 50 g di cocaina provenienti dagli acquisti indicati.\nOltre a ciò, __________ è stato riconosciuto colpevole di violazione della legge federale sugli stupefacenti per avere, tra maggio e giugno del 1999, funto da intermediario in correità con __________ nella vendita a tossicomani di __________ di circa 30 g di cocaina, come pure colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, tra aprile e giugno del 1999, acquistato per consumo personale un imprecisato quantitativo di cocaina, nonché colpevole di furto di poca entità per avere, il 20 settembre 1999, sottratto ai danni dell'__________ un portamonete del valore di fr. 99.–, e infine colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico per avere in due occasioni, nel giugno del 1999, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto dall'Azienda comunale dei trasporti della Città di __________.\nQuanto a __________, egli è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, per avere nel giugno del 1999, acquistato a due riprese da __________ dosi di cocaina di circa 1 g l'una per consumo personale e colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere svolto a __________, tra marzo e giugno del 1999, un'attività lucrativa presso il “Ristorante __________ ” benché sprovvisto di permesso.\nIn applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati a 3 anni e 3 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Essa ha condannato inoltre __________ a rifondere la somma di fr. 140.– all'Azienda comunale dei trasporti della Città di __________. Infine essa ha disposto la confisca di quanto sequestrato.\nB. Contro la sentenza di assise __________ e __________ hanno inoltrato il 25 gennaio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi dei gravami, presentati il 6 marzo successivo, essi chiedono che in riforma della sentenza impugnata la pena loro irrogata sia ridotta. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi.\nConsiderando\nin diritto: 1. I ricorsi vertono sul medesimo argomento, l'entità della pena, definita eccessivamente severa. Per entrambi i gravami valgono le considerazioni che seguono.\na) Sapere quale ruolo abbia svolto una persona in un traffico di stupefacenti è un questione di fatto. La Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 lett. c CPP). Le relative constatazioni possono essere censurate, quindi, solo ove risultino manifestamente insostenibili o in aperto contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 30 consid. 4b)."}