2). Lo stesso Pretore ha ritenuto, anzi, che il fatto di usare denaro dei lavoratori per pagare i dipendenti medesimi costituiva un atteggiamento penalmente illecito (consid. 3 in fine). Che gli imputati avessero esaurito le vie legali per ovviare alla situazione, in altri termini, non risulta né dall'istruttoria né del giudizio impugnato. Quand'anche umanamente comprensibile, il loro comportamento non giustificava quindi il proscioglimento dall'accusa. 4. L'accoglimento del ricorso impone alla Corte di cassazione e di revisione penale di commisurare la pena in virtù dell'art. 296 cpv. 1 CPP (cui rinvia l'art. 278 cpv.