3. Il reato previsto dall'art. 270 LT è effettivamente un reato di commissione e non di omissione, tant'è che la norma definisce il comportamento non come omissione del versamento dei contributi dei lavoratori, bensì descrive il comportamento penalmente rilevante come impiego dell'imposta alla fonte ritenuta a profitto proprio o di un terzo (cfr. per analogia il testo dell'art. 87 cpv. 3 LAVS in DTF 117 IV 81 consid.