Esaminando la colpa, nondimeno, egli ha ritenuto che, seppure in concreto appariva difficile intravedere una possibilità di salvare la ditta, la speranza di evitare il fallimento tacitando fornitori e dipendenti poteva costituire un valido motivo per escludere la responsabilità penale, o comunque un motivo tale da lasciar concludere che l'agire degli imputati non poteva essere considerato colpevole, siccome scusabile e umanamente comprensibile. A mente del Procuratore pubblico, per contro, l'illecito addebitato agli accusati è un reato di commissione e non – come ritiene il Pretore – di omissione, sicché non può essere riconosciuta esclusione di colpa per il solo fatto che non si potesse