Il Pretore ha accertato nella fattispecie sia le condizioni oggettive sia quelle soggettive del reato, non risultando circostanze che escludessero l'illiceità dell'azione. Esaminando la colpa, nondimeno, egli ha ritenuto che, seppure in concreto appariva difficile intravedere una possibilità di salvare la ditta, la speranza di evitare il fallimento tacitando fornitori e dipendenti poteva costituire un valido motivo per escludere la responsabilità penale, o comunque un motivo tale da lasciar concludere che l'agire degli imputati non poteva essere considerato colpevole, siccome scusabile e umanamente comprensibile.