La semplice omissione del pagamento alla cassa non costituisce sottrazione sino a che il datore di lavoro dispone di un substrato sufficiente ed è in grado di effettuare il versamento dovuto. Al datore di lavoro è concesso di operare con tale substrato, fermo restando che egli deve essere oggettivamente in grado di far fronte al proprio obbligo alla scadenza dell’ultimo termine concessogli (CCRP, sentenza del 28 gennaio 1999 citata). 2. Il Pretore ha accertato nella fattispecie sia le condizioni oggettive sia quelle soggettive del reato, non risultando circostanze che escludessero l'illiceità dell'azione.