Sempre secondo il Tribunale federale, l’art. 87 LAVS presuppone che il datore di lavoro disponga, nel momento in cui versa il salario ai lavoratori, dei mezzi necessari o di un corrispondente substrato che, operato detto versamento, egli possa tenere a disposizione della cassa. Solo i contributi effettivamente detratti possono essere destinati ad altro scopo (zweck-entfremdet). La semplice omissione del pagamento alla cassa non costituisce sottrazione sino a che il datore di lavoro dispone di un substrato sufficiente ed è in grado di effettuare il versamento dovuto.