{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-10_2000-05-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59034&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "930b021b178868f7147b81a4284c8b35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.05.2000 17.2000.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.05.2000 17.2000.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.05.2000 17.2000.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:00", "Checksum": "aff9b48c4e6b4dae51a695b2e3af0f0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.05.2000 17.2000.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Il reato previsto dall'art. 270 LT è effettivamente un reato di commissione e non di omissione, tant'è che la norma definisce il comportamento non come omissione del versamento dei contributi dei lavoratori, bensì descrive il comportamento penalmente rilevante come impiego dell'imposta alla fonte ritenuta a profitto proprio o di un terzo (cfr. per analogia il testo dell'art. 87 cpv. 3 LAVS in DTF 117 IV 81 consid. 2c). Certo, il Tribunale federale ha già avuto modo di domandarsi se l'obbligo di conservare il substrato necessario per riversare i contributi dei lavoratori non debba lasciare spazio, in determinate circostanze, al dovere di intraprendere, in una situazione di necessità, tutto quanto occorra per salvare un'azienda. Se non che, la questione di sapere se e a quali condizioni un datore di lavoro possa attingere a tale substrato e se una scelta del genere possa risultare scusabile per non potersi ragionevolmente pretendere un comportamento conforme alla legge è stata lasciata aperta (DTF 117 IV 83 consid. 2e in fine). Situazioni del genere potrebbero ravvisarsi invero, per analogia, in uno stato di necessità scusabile o in un eccesso di legittima difesa (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Parte generale I, 2a edizione, 1996, § 11, n. 72 segg.). Nel caso in esame risulta semplicemente, però, che gli imputati sapevano di dover riversare le somme trattenute sullo stipendio dei lavoratori, ma che ciò nonostante hanno preferito saldare altri debiti, in particolare i salari dei dipendenti. Né Pretore ha accertato che – per ipotesi – __________ si sia curato di cercare finanziamenti a tale scopo, di accantonare nuovamente la somma oppure avesse motivo di credere che la situazione sarebbe migliorata entro breve o che l'incasso di eventuali fatture scoperte avrebbe permesso di liquidare debiti arretrati (sentenza impugnata, consid. 2). Lo stesso Pretore ha ritenuto, anzi, che il fatto di usare denaro dei lavoratori per pagare i dipendenti medesimi costituiva un atteggiamento penalmente illecito (consid. 3 in fine). Che gli imputati avessero esaurito le vie legali per ovviare alla situazione, in altri termini, non risulta né dall'istruttoria né del giudizio impugnato. Quand'anche umanamente comprensibile, il loro comportamento non giustificava quindi il proscioglimento dall'accusa.\n4. L'accoglimento del ricorso impone alla Corte di cassazione e di revisione penale di commisurare la pena in virtù dell'art. 296 cpv. 1 CPP (cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP). Ora, giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Nella fattispecie il Procuratore pubblico aveva proposto la condanna di __________ a 3 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni) e di __________ a una multa di fr. 200.–. Tenuto conto delle circostanze concrete in cui il reato si è perfezionato, del fatto che la pena detentiva corrisponde al minimo previsto dalla legge (art. 36 CP) e che l’importo della multa si situa nella fascia bassa dei limiti edittali (art. 48 CP), le pene proposte dal pubblico Ministero meritano conferma, risultando adeguate alla gravità del reato, alle funzioni degli imputati nell'ambito della società e alle colpe di loro.\n5. Gli oneri processuali del presente giudizio vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: I. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:\n1.1 __________ è dichiarato autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte compiuta nelle circostanze di tempo e di luogo figuranti nel decreto di accusa n. 2301/1999, emanato dal Procuratore pubblico il 13 ottobre 1999.\n1.2 __________ è condannato a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, a valere come pena interamente aggiuntiva a quella di 5 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 28 settembre 1998.\n1.3 La condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e verrà cancellata una volta trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CP.\n1.4 __________ è condannato a versare in solido con __________ all'Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona, l'importo di fr. 12'356.90 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).\n2.1 __________ è dichiarata autrice colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte compiuta nelle circostanze di tempo e di luogo figuranti nel decreto di accusa n. __________/1999, emanato dal Procuratore pubblico il 13 ottobre 1999.\n2.2 __________ è condannata a una multa di fr. 200.–.\n2.3 La condanna non sarà iscritta nel casellario giudiziale.\n2.4 La multa dev'essere pagata entro tre mesi. In caso di mancato pagamento essa sarà commutata in arresto (art. 49 n. 3 CP).\n2.5 __________ è condannata a versare in solido con __________ all'Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona, l'importo di fr. 12'356.90 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).\n3. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste a carico dei condannati in solido.\nII. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico dello Stato.\nIII. Intimazione a:\n– Procuratore pubblico __________;\n– __________;\n– __________;\n– Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona;\n– Pretore della giurisdizione di __________;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|"}