{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-10_2000-05-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59034&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "930b021b178868f7147b81a4284c8b35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.05.2000 17.2000.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.05.2000 17.2000.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.05.2000 17.2000.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:00", "Checksum": "aff9b48c4e6b4dae51a695b2e3af0f0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.05.2000 17.2000.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 febbraio 2000 presentato dal\n|\n|\nProcuratore pubblico del Cantone Ticino |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emessa il 2 febbraio 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nei confronti di\n__________,\ne di\n__________,\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. __________ e __________ erano rispettivamente presidente e membro del consiglio di amministrazione della società anonima __________, che gestiva un omonimo ristorante ad __________, per il quale lavoravano vari dipendenti stranieri tassati alla fonte. Nel primo e nel secondo trimestre del 1997 la ditta ha regolarmente trattenuto l'imposta dagli stipendi dei dipendenti per un totale di fr. 12'356.90. I contributi in questione, accantonati in un primo tempo per essere riversati all'amministrazione cantonale delle contribuzioni, sono stati usati per pagare fornitori e stipendi. La società è stata dichiarata fallita con decreto del 24 marzo 1998 del Pretore della giurisdizione di __________ e l'Ufficio imposte alla fonte non ha potuto riscuotere l'importo menzionato.\nB. Con decreti di accusa del 13 ottobre 1999 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ e __________ autori colpevoli di appropriazione indebita di imposte alla fonte compiuta in correità tra loro. Il primo è stato condannato a 3 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per 2 anni, a valere come pena aggiuntiva a quella di 5 giorni di detenzione (sospesa condizionalmente per 2 anni) inflitta dal Ministero pubblico il 28 settembre 1998. La seconda si è vista irrogare una multa di fr. 200.–. A entrambi è stato imposto inoltre il versamento in solido di fr. 12'356.90 all'Ufficio imposte alla fonte. Statuendo su opposizione, con sentenza del 2 febbraio 2000 il Pretore della giurisdizione di __________ ha prosciolto ambedue gli imputati.\nC. Contro la sentenza del Pretore il Procuratore pubblico ha inoltrato il 3 febbraio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 25 febbraio 2000 egli chiede in sostanza la conferma dei decreti di accusa. Non sono state presentate osservazioni al ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l’art. 270 LT chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta di imposta, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30’000.– franchi. La Corte di cassazione e di revisione penale ha avuto modo di stabilire che nel quadro dell'art. 270 LT trovano applicazione – per analogia – i principi esposti in DTF 117 IV 78 segg. con riferimento all’art. 87 cpv. 3 LAVS (CCRP, sentenza del 28 gennaio 1999 in re L., consid. 2a). In quel precedente il Tribunale federale aveva modificato la propria giurisprudenza, precisando che una sottrazione di contributi del lavoratore allo scopo cui sono destinati sussiste solo se il datore di lavoro, al momento in cui versa il salario, utilizza le somme di denaro (disponibili) necessarie per il pagamento dei contributi, o i mezzi finanziari corrispondenti, a fini diversi dal versamento alla cassa di compensazione, in modo tale da doversi presumere che egli non sarà più in grado di adempiere il suo obbligo alla scadenza del termine impartitogli. Sempre secondo il Tribunale federale, l’art. 87 LAVS presuppone che il datore di lavoro disponga, nel momento in cui versa il salario ai lavoratori, dei mezzi necessari o di un corrispondente substrato che, operato detto versamento, egli possa tenere a disposizione della cassa. Solo i contributi effettivamente detratti possono essere destinati ad altro scopo (zweck-entfremdet). La semplice omissione del pagamento alla cassa non costituisce sottrazione sino a che il datore di lavoro dispone di un substrato sufficiente ed è in grado di effettuare il versamento dovuto. Al datore di lavoro è concesso di operare con tale substrato, fermo restando che egli deve essere oggettivamente in grado di far fronte al proprio obbligo alla scadenza dell’ultimo termine concessogli (CCRP, sentenza del 28 gennaio 1999 citata).\n2. Il Pretore ha accertato nella fattispecie sia le condizioni oggettive sia quelle soggettive del reato, non risultando circostanze che escludessero l'illiceità dell'azione. Esaminando la colpa, nondimeno, egli ha ritenuto che, seppure in concreto appariva difficile intravedere una possibilità di salvare la ditta, la speranza di evitare il fallimento tacitando fornitori e dipendenti poteva costituire un valido motivo per escludere la responsabilità penale, o comunque un motivo tale da lasciar concludere che l'agire degli imputati non poteva essere considerato colpevole, siccome scusabile e umanamente comprensibile. A mente del Procuratore pubblico, per contro, l'illecito addebitato agli accusati è un reato di commissione e non – come ritiene il Pretore – di omissione, sicché non può essere riconosciuta esclusione di colpa per il solo fatto che non si potesse ragionevolmente pretendere dagli imputati un comportamento conforme alla legge. Costoro del resto non avevano adottato alcun accorgimento per ovviare alla situazione, né potevano invocare come situazione assimilabile allo stato di necessità il principio della tutela di interessi legittimi, mentre l'umana comprensione poteva se mai essere presa in considerazione nell'ambito della commisurazione della pena, ma non come esclusione di colpa."}