1 e 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che per presentare le sue osservazioni si è valsa del patrocinio di un legale, si giustifica di attribuire congrue ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.-- b) spese fr. 100.-- fr. 700.-- sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – __________; – avv. __________; – __________; – avv. dott.