Essa dispone, in tale ambito, di un proprio margine di apprezzamento e decide anche in base a criteri di equità (CCRP, sentenza del 18 febbraio 2000 in re F. e B. S., consid. 7). Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che, almeno al dibattimento, la parte civile dovesse essere assistita da un legale, vista la relativa complessità giuridica delle eccezioni sollevate dalla difesa. Il ricorrente sostiene che la pretesa punitiva competeva allo Stato, sicché il querelante poteva anche agire da sé solo, ma dimentica che nei reati di azione privata il Procuratore pubblico non è il (solo) titolare dell'azione penale.