, n. 15 ad art. 173 CP). In concreto il Pretore ha escluso la prova della verità e della buona fede perché, foss'anche vera la situazione pesantemente debitoria del querelante e la ragione per cui era finita la collaborazione fra i due, il carattere ingiurioso delle espressioni scaturiva dall'insieme del testo. Comunque fosse, l'accusato non aveva dimostrato come veri – o di avere avuto serie ragioni per ritenere veri in buona fede – l'alcolismo e lo sfruttamento della prostituzione riferiti al querelante (consid. 6 in fine).