Tuttavia, per il n. 3 dello stesso disposto, il colpevole non è abilitato alla prova della verità se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza essere giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. I due requisiti che ostano alla prova della verità, rispettivamente della buon afede (interesse pubblico insufficiente e intento di maldicenza), sono cumulativi (DTF 116 IV 38, 208, 101 IV 294; Trechsel, op. cit., n. 15 ad art. 173 CP).