Insufficientemente motivato, al riguardo il gravame si rivela finanche irricevibile. 3. In analogia con il reato di diffamazione, anche in caso di ingiuria la dottrina ammette le prove liberatorie degli art. 173 n. 2 e 3 CP (Corboz, Les principales infractions, pag. 215 n. 26). Ora, secondo l'art. 173 n. 2 CP il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.