{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-79_2000-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59056&nX40_KEY=4711472&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b107186ff2bff7a235de784e1c2ffa56"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.1999.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:47:07", "Checksum": "aaed286b0c94900f52e47f451b77edaa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn concreto il Pretore ha escluso la prova della verità e della buona fede perché, foss'anche vera la situazione pesantemente debitoria del querelante e la ragione per cui era finita la collaborazione fra i due, il carattere ingiurioso delle espressioni scaturiva dall'insieme del testo. Comunque fosse, l'accusato non aveva dimostrato come veri – o di avere avuto serie ragioni per ritenere veri in buona fede – l'alcolismo e lo sfruttamento della prostituzione riferiti al querelante (consid. 6 in fine). Il ricorrente ribadisce che nella lettera in questione egli intendeva ricordare alla controparte comportamenti tenuti nel passato, scorrettezze che per essere dimostrate necessitavano delle prove rifiutate dal Pretore. Il fatto è ch'egli doveva provare la verità (rispettivamente la buona fede) per rapporto non ai comportamenti pregressi del querelante, bensì all'alcolismo e al lenoconio. Del resto egli nemmeno tenta di spiegare perché, se lo scopo della lettera era quello preteso, egli dovesse far uso di espressioni ingiuriose. Ciò posto, non si vede perché il Pretore avrebbe violato il diritto negando la prova della verità e della buona fede.\n4. Da ultimo il ricorrente chiede l'annullamento del dispositivo che riconosce le ripetibili alla controparte. Ora, giusta l'art. 9 cpv. 6 CPP con la decisione sulle spese l'autorità giudica anche se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili. Essa dispone, in tale ambito, di un proprio margine di apprezzamento e decide anche in base a criteri di equità (CCRP, sentenza del 18 febbraio 2000 in re F. e B. S., consid. 7). Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che, almeno al dibattimento, la parte civile dovesse essere assistita da un legale, vista la relativa complessità giuridica delle eccezioni sollevate dalla difesa. Il ricorrente sostiene che la pretesa punitiva competeva allo Stato, sicché il querelante poteva anche agire da sé solo, ma dimentica che nei reati di azione privata il Procuratore pubblico non è il (solo) titolare dell'azione penale. Nella misura in cui il querelante si rivolge legittimamente a un patrocinatore, è giusto quindi che gli sia attribuita – in caso di vittoria – un'indennità per ripetibili. Anche sotto tale profilo la sentenza del Pretore sfugge perciò alla critica.\n5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che per presentare le sue osservazioni si è valsa del patrocinio di un legale, si giustifica di attribuire congrue ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.--\nb) spese fr. 100.--\nfr. 700.--\nsono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– avv. __________;\n– __________;\n– avv. dott. __________ (per la parte civile);\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario"}