{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-79_2000-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59056&nX40_KEY=4933336&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b107186ff2bff7a235de784e1c2ffa56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:17:40", "Checksum": "81c45d8566edb7006d71fe1dd050a048", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Nell'istanza del 25 giugno 1999 il ricorrente aveva chiesto l'escussione al dibattimento di tre testimoni. Invitato dal Pretore il 1° luglio 1999 a specificare su quali fatti indicati nel decreto di accusa i testimoni avrebbero dovuto deporre, egli ha precisato il 13 luglio 1999 che scopo dell'audizione era di provare sia che non vi era stata intenzione alcuna “di ingiuriare il querelante, ma soltanto di ricordargli i suoi impegni, le sue mancate promesse, la non osservazione degli accordi, il tutto a seguito del suo stato di salute fisica ed ‘economica’ (entrambi legati al suo ‘stile’ di vita)”. L'accusato ha soggiunto inoltre di voler dimostrare “che gli addebiti mossi al signor __________ corrispondono non solo alla realtà, ma solo a parte di essa”. Il 12 agosto 1999 il Pretore ha respinto le offerte di prova, rilevando che “oggetto del procedimento sono (…) le affermazioni fatte dall'accusato nel contesto da egli descritto nel verbale di interrogatorio del 25 aprile 1999. Le citate prove testimoniali, così come presentate, sono pertanto irrilevanti”. Il Pretore ha confermato la propria decisione ancora il 20 ottobre 1999.\nc) Nel ricorso l'accusato assevera che le prove offerte avrebbero permesso di dimostrare che quanto figura nella lettera incriminata non era riferito solo allo scritto 23 dicembre 1998 del querelante, ma era la conseguenza di una lunghissima serie di comportamenti scorretti. Con simili argomenti però il ricorrente non dimostra assolutamente che negando l'assunzione dei tre testi il Pretore sarebbe caduto in un arbitrario apprezzamento anticipato delle prove, limitando i suoi diritti di difesa. Si ricordi che il ricorrente è stato condannato per avere dato al querelante dell'alcolizzato e dello sfruttatore della prostituzione. Nel ricorso l'accusato non pretende che i testimoni da lui indicati avrebbero potuto dare del querelante il ritratto di un uomo dedito al bere o al lenocinio, asserzioni al cui riguardo il Pretore ha ritenuto non essere stata provata né la verità né la buona fede (consid. 6). Mal si capisce dunque perché il primo giudice avrebbe arbitrariamente ritenuto ininfluenti le tre prove ai fini del giudizio.\n2. Giusta l'art. 177 CP si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo – rispetto a quanto prevedono gli art. 173 (diffamazione) e 174 (calunnia) CP – con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Per giudicare se un'allegazione è lesiva dell'onore bisogna dipartirsi dal senso che le attribuisce un ascoltatore imparziale; oggettivamente l'espressione deve risultare lesiva dell'onore dal punto di vista di una persona comune. Bene protetto è il sentimento soggettivo che una persona ha della propria reputazione e dignità, vale a dire il sentimento di essere una persona meritevole di rispetto e di comportarsi secondo le regole generalmente riconosciute (DTF 117 IV 28 consid. 2; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 1 ad art. 173 segg. CP; CCRP, sentenze del 22 gennaio 1998 in re P., consid. 3a, e del 5 agosto 1997 in re G., consid. 5). Per giudicare se un testo è lesivo dell'onore non è determinante il senso che gli attribuisce la vittima, ma occorre dipartirsi dall'interpretazione oggettiva che gli darebbe un lettore imparziale nelle circostanze concrete (DTF 117 IV 30 consid. 2c con riferimenti). Il testo deve essere analizzato non solo in funzione delle singole espressioni utilizzate, ma anche secondo il senso generale che scaturisce dal suo insieme (DTF 117 IV 30 consid. 2c in fine).\nNella misura in cui ha riconosciuto l'imputato autore colpevole di ingiuria per avere tacciato il querelante di dedicarsi alla gestione di prostitute e all'alcolismo, il Pretore non ha violato il diritto federale. In effetti, anche seguendo il ricorrente nella misura in cui pretende che tali espressioni non sono tanto crude quanto sarebbe potuto essere l'uso di termini come “puttane”, “malpaga”, “pufatt” o “ubriacone”, per un comune lettore, equanime e imparziale, il loro senso è chiaro ed esplicito. Certo, il ricorrente nega di avere avuto l'intenzione di proferire ingiurie. Sottolinea che egli voleva solo “ricordare al querelante parte degli antefatti e della sua situazione, nella speranza che cessasse ogni turbativa e rientrasse nei binari della correttezza”. Se non che, quanto l'autore sa o ignora, quello che egli vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto, come tale vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale (DTF 122 IV 160, consid. 2b; 118 IV 124 consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV 165 consid. 2c, 116 IV 145 consid. 2c, 115 IV 223; CCRP sentenza del 17 dicembre 1997 in re W., consid. 4). In concreto il Pretore ha ritenuto che il testo della nota lettera nel suo insieme, in quanto risposta a un precedente scritto del querelante, denota il chiaro proposito non soltanto di precisare taluni fatti cui si riferiva l'interlocutore (e quindi il proposito di agire a tutela di interessi legittimi), ma anche quello di colpire il destinatario con denigrazioni di alcolismo e di lenocinio (consid. 4). Perché tale accertamento sarebbe manifestamente insostenibile il ricorrente non spiega. Insufficientemente motivato, al riguardo il gravame si rivela finanche irricevibile."}