{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-79_2000-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59056&nX40_KEY=4933336&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b107186ff2bff7a235de784e1c2ffa56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:17:40", "Checksum": "81c45d8566edb7006d71fe1dd050a048", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 dicembre 1999 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 23 novembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese;\nRitenuto\nin fatto: A. __________ gestisce da anni giostre e luna park nel Cantone Ticino. La sua attività consiste nel trovare terreni idonei, nel concludere un contratto di locazione con il proprietario, che generalmente è un'amministrazione comunale, e nell'installare i propri giochi (giostre, autoscontri ecc.), subaffittando parte dell'area a terzi gestori di bancarelle adibite a giochi, tiro, allo spaccio di bevande, di fast food e così via. In tale mercato si è inserito pure __________ e tra i due, dopo un inizio caratterizzato da controversie giudiziarie, si è instaurato un periodo di collaborazione, interrotta nel 1998. Per quanto riguarda gli spazi di proprietà del Comune di __________, lo stesso Municipio ha proibito con scritto del 27 maggio 1998 a __________ di subappaltare qualsiasi attività a __________. Sta di fatto che dopo la fine della collaborazione, le parti hanno vicendevolmente vantato delle pretese finanziarie.\nB. Con lettera del 23 dicembre 1998 __________ si è rivolto a __________, esprimendo da un lato il rincrescimento per la fine dell'intesa e assicurando dall'altro la propria disponibilità finanziaria, oltre l'intenzione di continuare l'attività. __________ ha risposto per scritto il 4 gennaio 1999 con – tra l'altro – le frasi “(…) Hai voluto dedicarti (…) alla gestione di prostitute (…) dove sei riuscito a completare il tuo fallimento totale”, “(…) Sei pieno di debiti, sotto fallimento ed i tuoi beni sono sotto sequestro, inoltre il tuo alcolismo non può che danneggiare la tua posizione”, “(…) annegando i problemi dietro una bottiglia”, “(…) Sistema i tuoi rottami (…) soprattutto per la sicurezza del pubblico”. Il 10 aprile 1999 __________ ha querelato __________ per ingiuria. Con decreto di accusa del 31 maggio 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto il querelato autore colpevole di tale reato e l'ha condannato a una multa di fr. 500.–. Statuendo il 23 novembre 1999 su opposizione, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato l'imputazione, ma ha ridotto la multa a fr. 150.–, assegnando alla parte civile fr. 500.– per ripetibili.\nC. Contro la sentenza del Pretore __________ ha inoltrato il 23 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 23 dicembre 1999 egli chiede l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore competente per un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2000 il Procuratore pubblico postula la reiezione del ricorso. Analogamente si è espresso __________, costituitosi parte civile, nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2000.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente lamenta una violazione dei diritti della difesa (art. 288 lett. b CPP) per il fatto che con ordinanza del 12 agosto 1999, confermata il 20 ottobre 1999, il Pretore ha rifiutato l'audizione di testimoni al dibattimento, chiesta dall'accusato il 25 giugno 1999.\na) Il diritto di essere sentito assicura, tra l'altro, la facoltà di far assumere le prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 115 Ia 11 consid. 2b con citazioni), rispettivamente – in sede penale – di interrogare i testi a carico e di far escutere quelli a discarico (DTF 116 Ia 291 consid. 3 con richiami). In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 54 consid. 2a con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di stabilire che se per un verso – e per principio – l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Entro questi limiti l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenze del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b, e G., consid. 2.1 con riferimenti)."}