1.10 nella primavera del 1995). A parte il fatto che il ricorrente nemmeno invoca l'arbitrio come motivo di cassazione (art. 288 lett. c CPP), ciò che basterebbe per dichiarare inammissibile la censura, mal si comprende perché simile accertamento – fondato sull'opinione di un esperto – dovrebbe essere manifestamente insostenibile. Più delicato è l'argomento legato alla commissione di fr. 30 000.– spettante a __________, giacché se il premio di fr. 506 231.25 per la prima opzione a termine fosse stato di esclusiva pertinenza del cliente – onde l'indebito prelievo di fr. 476 100.– da parte dell'imputato – non si vedrebbe il senso di siffatta commissione.