cfr. Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 all'art. 7 e n. 7 all'introduzione dell'art. 21). Nella fattispecie l'imputato non avrebbe potuto raggiungere il proprio intento senza un formale ordine di bonifico, giacché in mancanza di tale giustificativo “il prelevamento non avrebbe (…) potuto essere addebitato al conto medesimo (tant'è che l'accusato, come ha precisato al dibattimento, ottenne la consegna dei fr. 218 400.– dal cassiere della banca dicendogli che agiva per conto degli aventi diritto e garantendogli che si sarebbe procurato le relative firme)” (sentenza, pag. 17 a metà).