b) Quanto alla seconda argomentazione, a parte il fatto che il ricorrente non ha per nulla “investito” l'importo prelevato, ma l'ha semplicemente adoperato a profitto suo e dei suoi cognati (sentenza, pag. 10 nel mezzo), non si può seriamente sostenere che l'inganno sia privo di causalità solo perché al momento di far firmare l'ordine di bonifico a __________ il ricorrente aveva già ritirato l'intera somma. La commissione di un reato (Vollendung) non va confusa con la sua conclusione (Beendigung), né un illecito può dirsi concluso fino al momento in cui l'autore ha raggiunto il proprio scopo (in concreto quello di conseguire un indebito profitto: cfr.