– è ammesso dal ricorrente medesimo (memoriale, punto 21). Al riguardo il gravame non merita perciò ulteriore disamina. b) Quanto alla seconda argomentazione, a parte il fatto che il ricorrente non ha per nulla “investito” l'importo prelevato, ma l'ha semplicemente adoperato a profitto suo e dei suoi cognati (sentenza, pag. 10 nel mezzo), non si può seriamente sostenere che l'inganno sia privo di causalità solo perché al momento di far firmare l'ordine di bonifico a __________ il ricorrente aveva già ritirato l'intera somma.