Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminare se essi fossero verificabili (DTF 122 IV 197 consid. 3d). La questione è pertanto di sapere se in concreto, tenuto conto di ciò, l'inganno incontestabilmente commesso dal ricorrente debba essere qualificato come astuto oppure come riconoscibile facendo uso di ragionevole diligenza.