3d, 119 IV 28 consid. 3a), ma anche quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 125 IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a). b) Il diritto penale non tutela invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 122 IV 197 consid. d, 120 IV 197 consid. 3d; con riferimento a una banca: DTF 119 IV 28).