a) L'art. 146 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore indicendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Un inganno con astuzia è dato non solo quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolenti o ad artifici (DTF 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid.