pag. 94 nota 246 con richiami). Il relativo accertamento può quindi essere posto in discussione solo se censurato di arbitrio. Il ricorrente non invoca il titolo di cassazione dell'art. 288 lett. c CPP, né il suo gravame accenna a un qualsivoglia arbitrio. Egli si limita a evocare una serie di fatti (in parte accertati dal primo giudice, in parte no) dai quali trae conclusioni proprie, ma non indica minimamente perché il diverso accertamento del primo giudice, per il quale __________ “non [era] particolarmente cognito in materia di investimenti finanziari” (sentenza, pag. 10 verso l'alto), sarebbe arbitrario. A tale proposito il gravame deve quindi essere dichiarato d'acchito irricevibile.