b CPP), come pure per arbitrio nell'accertamento dei fatti (art. 288 lett. c CPP). La Corte di cassazione e di revisione penale è vincolata pertanto ai fatti constatati nella sentenza impugnata, a meno che si ravvisino accertamenti inficiati di arbitrio (art. 295 cpv. 1 prima frase CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti del processo (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid.