{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-78_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59058&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7220454c32366f7767a86bf977d098ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:47", "Checksum": "ec44e1cd70f96aea253678679cb92110", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl ricorrente sottolinea invero che __________ supponeva di continuare un'operazione avviata dai coniugi __________ e di dover pagare loro un determinato premio, sicché l'ordine firmato in bianco corrisponde pur sempre alla sua volontà. Per tacere del fatto però che dei fr. 476 100.– prelevati dal conto “__________ ” non meno di fr. 200 000.– sono finiti nelle tasche del ricorrente medesimo (come ricorda il primo giudice: sentenza, pag. 15 a metà), l'opzione intrapresa dal ricorrente sul conto del cliente non aveva alcun nesso con gli investimenti dei coniugi __________, di modo che __________ è stato ingannato anche a tale proposito. Più delicata – come si è accennato al considerando che precede – è la questione legata alla somma di fr. 30 000.– versata a __________, mal intravedendosi come potesse concepirsi una “commissione” in favore del cliente allorché a quest'ultimo già spettava l'intero premio dell'opzione. La sentenza impugnata non fa parola del versamento di fr. 30 000.–. Dagli atti risulta nondimeno che la “commissione” in favore di __________ è stata pattuita non in senso tecnico, ovvero come contropartita di una specifica prestazione fornita dal beneficiario, ma come guadagno immediato garantito a __________ dal ricorrente (classificatore B, rubrica e, act. 26, fogli 3, 4 e 6 in alto; act. 27, foglio 2 in basso; act. 28, foglio 6 in basso; act. 29, foglio 1 in fondo). Essa non può quindi interpretarsi come il corrispettivo per la pretesa cessione del premio di fr. 506 231.25 ad asserito titolo di mutuo. Ne segue che pure su questo punto il ricorso cade nel vuoto.\n8. Sempre per quanto riguarda la truffa in danno di __________ il ricorrente assevera che con un minimo di attenzione il cliente avrebbe potuto “smascherare immediatamente le [sue] supposte menzogne”. Dimostrando assoluta noncuranza e chiedendo di incontrare il direttore della banca solo nel luglio del 1985, egli si è privato della tutela del diritto penale. Anzi, avesse fatto uso di qualche attenzione, __________ avrebbe potuto rendersi conto altresì di non dovere alcunché ai coniugi __________. Per contro, egli ha rinunciato a ogni verifica, denotando totale mancanza di spirito critico (memoriale, punti 45 a 47).\nSui doveri di accortezza che incombono alla vittima in caso di truffa non giova ripetersi (sopra, consid. 4a e 4b). Basti ricordare in ogni modo che un inganno con astuzia è dato – tra l'altro –quando l'autore rilascia false indicazioni la cui verifica è difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia. In concreto il primo giudice ha ravvisato uno specifico rapporto di fiducia “in considerazione delle garanzie scritte e della garanzia reale (...) date [a __________] non da un funzionario qualsiasi, ma dal vicedirettore di una banca” (sentenza, pag. 13 in alto), rispettivamente nella relazione “che intercorre tra il funzionario di banca [preposto all'esecuzione degli ordini di bonifico] e il consulente finanziario da una parte e il cliente investitore dall'altra” (sentenza, pag. 18 in alto). Secondo il presidente della Corte di assise, in altri termini, il ricorrente ha truffato non solo __________, ma anche “i funzionari operativi sui conti dei clienti (recte: del cliente), inducendoli a eseguire due bonifici per complessivi fr. 476 000.– (recte: fr. 476 100.–) a debito del conto ‘__________a mano di un falso ordine di bonifico” (sentenza, pag. 3 nel mezzo).\nIl ricorrente non contesta – come detto – il reato nei confronti dei funzionari di banca preposti all'esecuzione dei bonifici. Insorge contro l'inganno astuto verso __________, negando l'esistenza di qualsiasi rapporto di fiducia. Ora, ci si può domandare se la sola carica di vicedirettore di banca basti a denotare un rapporto di particolare fiducia con il titolare di un conto. Nella fattispecie l'interrogativo può tuttavia rimanere irrisolto, poiché il ricorrente non si è limitato ad agire come vicedirettore dell'istituto, ma ha consegnato a __________ anche una cartella ipotecaria gravante la propria casa in garanzia di eventuali perdite, ha garantito per scritto rischi limitati al minimo (“15% teorico sull'ammontare del patrimonio”: sopra, consid. 6 in fine) e ha fatto pervenire al cliente un guadagno immediato (la predetta “commissione”) di\nfr. 30 000.–. Tutto ciò ha ragionevolmente distolto __________ da ulteriori verifiche, come varebbe distolto anche una persona dotata di normale spirito critico. Ritenendo che l'imputato ha ingannato il cliente con astuzia, il primo giudice non ha quindi violato l'art. 146 cpv. 1 CP. Ne discende, anche a quest'ultimo riguardo, l'inconsistenza del ricorso.\n9. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 CPP con rinvio all'art. 9 cpv. 1). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili a __________ e __________, i quali – pur contestando svariate affermazioni contenute nel ricorso – si sono rimessi per finire al giudizio della Corte, né alla __________ Banca in liquidazione, che ha comunicato di rinunciare a esprimersi, né a __________, le cui brevi e generiche osservazioni non possono avere richiesto spese di rilievo.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1000.–\nsono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n– __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle assise correzionali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;"}