{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-78_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59058&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7220454c32366f7767a86bf977d098ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:47", "Checksum": "ec44e1cd70f96aea253678679cb92110", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPiù delicato è l'argomento legato alla commissione di fr. 30 000.– spettante a __________, giacché se il premio di fr. 506 231.25 per la prima opzione a termine fosse stato di esclusiva pertinenza del cliente – onde l'indebito prelievo di fr. 476 100.– da parte dell'imputato – non si vedrebbe il senso di siffatta commissione. Sul problema si tornerà nel considerando in appresso. Per ora basti rilevare che, stando agli accertamenti del primo giudice, la nota cartella ipotecaria è stata consegnata a __________ non come contropartita per la cessione del premio, bensì come garanzia per le eventuali perdite legate all'operazione put (sentenza, pag. 15 in basso). Avesse inteso criticare di arbitrio simile accertamento, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché esso appare in aperta contraddizione con gli atti del processo. Invano si cercherebbe una motivazione del genere nel suo esposto (che come detto neppure invoca l'arbitrio come titolo di cassazione).\nQuanto al fatto che le due opzioni a termine siano finite male per responsabilità della banca, che ha troncato la spirale degli investimenti, ciò non basta sicuramente a far apparire arbitrario l'accertamento secondo cui nel giugno del 1994 un'operazione put sul dollaro americano fosse – come ha ritenuto il primo giudice sulla base dell'opinione peritale – improponibile sin dall'inizio per un cliente avveduto. Il fatto che la __________ Banca abbia costretto il ricorrente a chiudere l'operazione nulla muta perciò al fatto che, assicurando rischi minimi (“15% teorico sull'ammontare del patrimonio”: doc. _ allegato alla denuncia __________), l'imputato abbia effettivamente dato a __________ informazioni ingannevoli.\n7. Il ricorrente assevera che, comunque sia, __________ non era uno sprovveduto, ma un uomo d'affari attivo nel campo immobiliare molto addentro nelle tecniche e negli strumenti bancari moderni, di modo che “sapeva esattamente cosa stava facendo e cosa voleva”. Né è plausibile ch'egli abbia firmato alla cieca un documento in bianco quando sapeva perfettamente che l'operazione implicava un ordine di bonifico uguale al montante del premio. Il fatto ch'egli fosse un investitore ardito (se non temerario), che avesse ricevuto in consegna una cartella ipotecaria, che fosse convinto di ricevere una commissione, che sapesse addirittura di dover versare una certa qual somma ai coniugi __________ dimostra come egli fosse consapevole di cedere il premio di\nfr. 506 231.25 dietro consegna della cartella ipotecaria – foss'anche “difficilmente realizzabile” – e della commissione pattuita (memoriale, punti 35 a 44).\nIl presidente della Corte di assise ha accertato che nel 1994 __________ si è lasciato convincere a investire, “pur non capendo esattamente gli estremi dell'operazione proposta, in considerazione delle garanzie scritte e della garanzia reale (…) dategli non da un funzionario qualsiasi, ma dal vicedirettore della banca” (sentenza, pag. 13 in alto). Tale accertamento non è censurato di arbitrio, sicché invano il ricorrente persiste nell'affermare, in base a una sua personale valutazione delle prove, che __________ “sapeva esattamente cosa stava facendo e cosa voleva”. Sia come sia, quand'anche __________ fosse un cliente audace e perfettamente consapevole della speculazione prospettatagli, nulla induce a ritenere ch'egli fosse d'accordo di veder “allegge-rire” il proprio conto “__________ ” di fr. 476 100.–, con il pretesto dell'operazione put, per mezzo di un formulario da egli firmato in bianco (sentenza, pag. 13 nel mezzo). Il ricorrente asserisce, certo, che __________ ha firmato l'ordine in bianco perché intendeva cedergli il premio di fr. 506 231.25 dietro consegna della nota cartella ipotecaria e dietro versamento della citata commissione (fr. 30 000.– effettivamente bonificati). Il primo giudice ha accertato tuttavia che la cartella ipotecaria di fr. 500 000.– accesa dal ricorrente in secondo grado sulla propria particella n. __________ RFP di __________ è stata consegnata a __________ in garanzia di eventuali perdite dovute all'operazione put, non per altri scopi (in specie non per garantire il rimborso di un preteso mutuo: sentenza, pag. 15 verso il basso). Perché tale accertamento dovrebbe essere arbitrario il ricorrente non spiega (anzi, egli nemmeno si duole di arbitrio)."}