{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-78_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59058&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7220454c32366f7767a86bf977d098ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:47", "Checksum": "ec44e1cd70f96aea253678679cb92110", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nfr. 50 000.– rispetto al capitale iniziale (sentenza, pag. 7 in fondo e 8 in alto). Dato ch'egli ignorava il “gioco” dei premi opzionali connesso alle operazioni put (sistema che del resto l'autorità penale ha dovuto farsi illustrare da un perito: sentenza, pag. 5 in basso e 6 in alto), nemmeno si intravede quale ragionevole dubbio egli dovesse avere quando gli è stato fatto credere che la somma di fr. 218 400.– appartenesse a terzi. In circostanze del genere anche una persona dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se mai __________ avrebbe dovuto nutrire sospetti o avere perplessità qualora in un solo anno e mezzo il suo capitale iniziale (di circa fr. 136 000.–: sentenza, pag. 7 in alto) avesse fruttato non i presunti fr. 50 000.– cui si accennato, ma addirittura fr. 218 400.–. Ne segue che in proposito il ricorso, nella misura in cui è sufficientemente motivato, si rivela sprovvisto di fondatezza.\n5. Il ricorrente sostiene che, comunque sia, l'indebito prelievo non ha cagionato ai coniugi __________ alcun danno, avendo egli rifuso fr. 276 099.– per rapporto alla somma ritirata di fr. 218 400.–, e che per di più il prelevamento è avvenuto prima dell'inganno, sicché non vi è nesso causale con quest'ultimo. Quand'anche __________ non avesse firmato l'ordine di bonifico – egli continua – “nulla sarebbe cambiato al fatto che il denaro era già stato investito” (memoriale, punti 21 a 24).\na) La prima argomentazione non è di alcuna consistenza, il ricorrente tentando invano di confondere la nozione di “atto pregiudizievole al patrimonio altrui” (art. 146 cpv. 1 CP) con la circostanza di avere risarcito – per altro con denaro di __________ – il danno che ne è conseguito. È di manifesta evidenza, invero, che il semplice fatto di riparare un pregiudizio dovuto ad atto illecito nulla toglie alla punibilità dell'atto. E che nella fattispecie i coniugi __________ abbiano subìto, in seguito all'indebito prelevamento dal loro conto bancario, un danno di fr. 218 400.– è ammesso dal ricorrente medesimo (memoriale, punto 21). Al riguardo il gravame non merita perciò ulteriore disamina.\nb) Quanto alla seconda argomentazione, a parte il fatto che il ricorrente non ha per nulla “investito” l'importo prelevato, ma l'ha semplicemente adoperato a profitto suo e dei suoi cognati (sentenza, pag. 10 nel mezzo), non si può seriamente sostenere che l'inganno sia privo di causalità solo perché al momento di far firmare l'ordine di bonifico a __________ il ricorrente aveva già ritirato l'intera somma. La commissione di un reato (Vollendung) non va confusa con la sua conclusione (Beendigung), né un illecito può dirsi concluso fino al momento in cui l'autore ha raggiunto il proprio scopo (in concreto quello di conseguire un indebito profitto: cfr. Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 all'art. 7 e n. 7 all'introduzione dell'art. 21). Nella fattispecie l'imputato non avrebbe potuto raggiungere il proprio intento senza un formale ordine di bonifico, giacché in mancanza di tale giustificativo “il prelevamento non avrebbe (…) potuto essere addebitato al conto medesimo (tant'è che l'accusato, come ha precisato al dibattimento, ottenne la consegna dei fr. 218 400.– dal cassiere della banca dicendogli che agiva per conto degli aventi diritto e garantendogli che si sarebbe procurato le relative firme)” (sentenza, pag. 17 a metà). Quest'ultimo accertamento non è censurato di arbitrio (anzi, il ricorso non allude ad arbitrio di sorta). Ne segue che, ancora una volta, il gravame si dimostra destinato all'insuccesso.\n6. Per quel che è della truffa nei confronti di __________, il ricorrente sottolinea di avere prospettato a quest'ultimo un'operazione a termine per nulla avventata. Il cliente, poi, era consapevole di quanto si sarebbe intrapreso, tanto da cedergli il premio dell'opzione (fr. 506 231.25) dietro consegna della già citata cartella ipotecaria di fr. 500 000.– e pagamento di una commissione\n(fr. 30 000.–), commissione che non avrebbe avuto senso se il premio per l'opzione non fosse stato ceduto. L'investimento è fallito – soggiunge il ricorrente – perché simili operazioni possono avere buon esito “soltanto se protratte nel tempo”, mentre in concreto la banca ha preteso a un certo punto, contrariamente al desiderio di __________, che si chiudesse il tutto (memoriale, punti 25 a 34).\nLe argomentazioni testé riassunte dimostrano che al ricorrente continua a sfuggire il limitato potere cognitivo di cui fruisce la Corte di cassazione e di revisione penale. Nel caso in esame il primo giudice ha ripreso la valutazione del perito, stando al quale l'operazione sul dollaro prospettata a __________ era, “dal punto di vista tecnico del mercato, improponibile soprattutto a un cliente avveduto”, essendo “praticamente impossibile” immaginare che a quel momento [giugno del 1994] il corso del dollaro sarebbe salito da fr. 1.40 a fr. 1.60 (la divisa è calata anzi a fr. 1.10 nella primavera del 1995). A parte il fatto che il ricorrente nemmeno invoca l'arbitrio come motivo di cassazione (art. 288 lett. c CPP), ciò che basterebbe per dichiarare inammissibile la censura, mal si comprende perché simile accertamento – fondato sull'opinione di un esperto – dovrebbe essere manifestamente insostenibile."}