{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-78_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59058&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7220454c32366f7767a86bf977d098ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:47", "Checksum": "ec44e1cd70f96aea253678679cb92110", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Si aggiunga, a titolo abbondanziale, che l'ipotetica consapevolezza di __________ circa la menzionata operazione a termine (rivelatasi poi essere doppia) nulla muta al fatto che in realtà il ricorrente ha usato il prelievo di fr. 218 400.– per scopi totalmente estranei all'opzione, versando fr. 109 200.– su un suo conto denominato “__________ ” (in passivo) e devolvendo il resto ai suoi cognati (sopra, consid. 2; sentenza, pag. 10 a metà). Nemmeno nel ricorso egli pretende di avere menzionato tali destinazioni a __________. Sostiene bensì di avere detto a __________ che i fr. 218 400.– erano denaro altrui, ma a parte il fatto che ciò non era vero (i due put sul dollaro americano non sono stati contratti per conto di terzi), egli medesimo ha ammesso di avere indotto l'amico ad avallare il prelevamento mentendo sulla causale e sulla destinazione dei soldi (sentenza, pag. 11 in alto). Perché sarebbe arbitrario concludere in siffatte circostanze che __________ è stato ingannato non è dato a divedere. Su questo punto il ricorso manca, comunque sia, di qualsiasi consistenza.\n4. Assevera il ricorrente che, seppure i coniugi __________ fossero all'oscuro circa la causale e la destinazione del prelevamento, “l'assoluta mancanza di verifiche e di spirito critico riguardo a quanto [egli] sottoponeva loro” esclude ogni astuzia nell'inganno. Nelle circostanze del caso, qualsiasi persona dotata di spirito critico avrebbe chiesto spiegazioni o si sarebbe insospettita vedendo transitare su un conto somme tanto elevate. Dando prova di passività, superficialità e trascurando ogni attenzione, i coniugi __________ si sono essi medesimi sottratti alla protezione del diritto penale (memoriale, punti 16 a 20).\na) L'art. 146 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore indicendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Un inganno con astuzia è dato non solo quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolenti o ad artifici (DTF 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3a), ma anche quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 125 IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a).\nb) Il diritto penale non tutela invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 122 IV 197 consid. d, 120 IV 197 consid. 3d; con riferimento a una banca: DTF 119 IV 28). L'inganno è considerato astuto solo quando le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile che anche una persona dotata di spirito critico si lascerebbe ingannare. L'astuzia è esclusa ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci avrebbero potuto ragionevolmente essere controllate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato l'intero inganno (DTF 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminare se essi fossero verificabili (DTF 122 IV 197 consid. 3d). La questione è pertanto di sapere se in concreto, tenuto conto di ciò, l'inganno incontestabilmente commesso dal ricorrente debba essere qualificato come astuto oppure come riconoscibile facendo uso di ragionevole diligenza.\nc) Il presidente della Corte di assise ha ravvisato un inganno astuto a detrimento dei coniugi __________, “i quali non potevano immaginarsi di avallare un prelevamento finito indebitamente nelle tasche dell'accusato”, per il particolare rapporto di fiducia derivante dalla posizione in banca di quest'ultimo e per il vincolo di amicizia che legava le parti (sentenza, pag. 17 verso l'alto). Il ricorrente non spende una parola al riguardo e critica il comportamento dei coniugi __________ come se egli fosse stato, ai loro occhi, un funzionario di banca qualunque. In realtà egli era divenuto loro amico sin dal 1991/92 e si era conquistato la loro fiducia, come vicedirettore della __________ Banca, facendo loro fruttare dall'ottobre 1992 alcune piccole somme di denaro mediante operazioni a termine (sentenza, pag. 7 in alto). Quando nel marzo del 1993 i coniugi hanno trasferito alla __________ Banca il loro portafoglio di titoli depositato presso la __________ Banca, quindi, ciò non è avvenuto – come asserisce il ricorrente – per verosimile speculazione (non consta per altro che la __________ Banca offrisse investimenti più redditizi rispetto alla __________ Banca), bensì – come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 7 in alto) – per i particolari rapporti personali instauratisi fra le parti.\nd) A ciò si aggiunga che il 10 dicembre 1993, quando __________ è stato invitato dal ricorrente a firmare l'ordine di bonifico per fr. 218 400.–, tutto sembrava procedere per il meglio: l'interessato aveva ricevuto a più riprese assicurazioni rassicuranti dall'imputato e pensava di avere guadagnato"}