{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-78_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59058&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7220454c32366f7767a86bf977d098ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:47", "Checksum": "ec44e1cd70f96aea253678679cb92110", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Il presidente della Corte di assise ha accertato che il 10 dicembre 1993 l'imputato aveva prelevato da un conto n. __________ denominato “__________ ” intestato a __________ e __________ la somma di fr. 218 400.–, destinando fr. 109 200.– a un suo conto n. __________ denominato “__________ ” (che era in passivo), fr. 98 280.– ai suoi cognati __________ e __________ e fr. 10 920.– agli altri suoi cognati __________ e __________ (sentenza, pag. 10 a metà). L'imputato però non era autorizzato a ritirare denaro (sul conto “__________ ” egli aveva soltanto un mandato di amministrazione), tanto meno per sé o per terzi. Così, per giustificare il prelievo, egli aveva fatto firmare a __________ un ordine di bonifico, facendo credere a quest'ultimo che i fr. 218 400.– prelevati erano soldi altrui, da egli depositati transitoriamente sul conto a mero titolo fiduciario (sentenza, da pag. 10 nel mezzo a pag. 11). In realtà sul conto erano stati accreditati bensì, il 9 e il 14 dicembre 1993, premi per complessivi fr. 273 000.– in seguito a due vendite di opzioni sul dollaro americano (put) contratte dall'imputato. Mediante simili operazioni un cliente si impegna in sostanza, dietro riscossione di un premio, ad acquistare a una determinata scadenza da una controparte (senza che la controparte sia tenuta a vendere) una certa quantità di divise a un cambio fisso. Se non che, nella fattispecie le due operazioni erano state compiute sul conto e per conto dei clienti, i quali ignoravano il meccanismo dei premi opzionali. Il citato accredito di fr. 273 000.– spettava pertanto ai coniugi __________, tant'è che alla scadenza dell'operazione (31 marzo 1994) costoro hanno dovuto comperare dollari americani a un cambio sfavorevole, rimediando una “perdita secca” di complessivi fr. 112 250.– (sentenza, pag. 10 a metà).\nNell'intento di riparare all'insuccesso, il 13 giugno 1994 l'imputato ha proposto a __________, titolare di un conto n. __________ denominato “__________ ” presso la medesima __________ Banca, un investimento redditizio e di pochi rischi sul dollaro americano (si trattava di un'altra vendita di opzioni come quelle compiute sul conto dei coniugi __________), offrendo in garanzia una cartella ipotecaria al portatore di fr. 500 000.– gravante in secondo grado la propria casa di __________ (particella n. __________ RFP). Ottenuto il consenso all'investimento, l'imputato ha proceduto all'operazione, sicché sul noto conto di __________ è confluito il 15 giugno 1994 un premio di fr. 506 231.25 (sentenza, pag. 13 verso l'alto). Da tale accredito l'imputato ha prelevato un importo di fr. 476 100.–, di cui ha versato fr. 174 499.– su un conto di __________, altri fr. 101 600.– su un conto degli stessi coniugi __________ e ha conservato il resto per sé (sentenza, pag. 13 nel mezzo). Il presidente della Corte di assise ha accertato che tale indebito prelievo è stato possibile grazie a un ordine di bonifico confezionato dall'imputato su un formulario firmato in bianco dal cliente (sentenza, pag. 13 in basso segg.). Anche la predetta speculazione sul corso del dollaro si è conclusa il 19 dicembre 1994 con una perdita di fr. 181 268.75 (sentenza, pag. 13 in alto). Ripetuta già il 15 dicembre 1994, l'operazione ha comportato un ulteriore premio di fr. 711 965.60, ma alla scadenza (dicembre 1995) un'ulteriore perdita di fr. 281 034.40 (sentenza, loc. cit.), di modo che in seguito alle due operazioni il cliente ha subìto un danno di fr. 462 303.15 (sentenza, pag. 15 verso il basso).\n3. Il ricorrente sostiene anzitutto che __________ e __________ non erano persone ignare né sprovvedute, ma “perfettamente consapevoli” delle operazioni prospettate, tant'è ch'essi avevano un portafoglio di titoli presso la __________ Banca già prima passare alla __________ Banca, ove nel marzo del 1993 hanno aperto conti cifrati dando ordine di trattenere la corrispondenza. Nel 1994 inoltre, quando si è trattato di farsi rifondere il danno, essi sono stati senz'altro in grado di elencare con precisione i titoli trasferiti (a verosimili scopi speculativi) dalla __________ Banca e hanno finanche aperto un conto specifico per farsi risarcire la perdita subìta. Per di più, quando si erano visti accreditare fr. 273 000.– tra il\n9 e il 14 dicembre 1993 (sopra, consid. 2 all'inizio), essi hanno chiesto di ridurre la portata dell'investimento, a comprova del fatto che erano ben consci dell'operazione in corso (memoriale, punti 11 a 15).\na) Sapere se __________ fosse o non fosse consapevole della “reale natura” dell'operazione prospettatagli quando il 10 dicembre 1993 ha avallato, su richiesta del ricorrente, il prelievo di fr. 218 400.– dal conto “__________ ” presso la __________ Banca è una questione di fatto (v. Corboz , Le porvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 nota 246 con richiami). Il relativo accertamento può quindi essere posto in discussione solo se censurato di arbitrio. Il ricorrente non invoca il titolo di cassazione dell'art. 288 lett. c CPP, né il suo gravame accenna a un qualsivoglia arbitrio. Egli si limita a evocare una serie di fatti (in parte accertati dal primo giudice, in parte no) dai quali trae conclusioni proprie, ma non indica minimamente perché il diverso accertamento del primo giudice, per il quale __________ “non [era] particolarmente cognito in materia di investimenti finanziari” (sentenza, pag. 10 verso l'alto), sarebbe arbitrario. A tale proposito il gravame deve quindi essere dichiarato d'acchito irricevibile."}