{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-78_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59058&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7220454c32366f7767a86bf977d098ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:47", "Checksum": "ec44e1cd70f96aea253678679cb92110", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.1999.78\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli Zeni, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 dicembre 1999 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 12 novembre 1999 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 12 novembre 1999 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta truffa e di falsità in documenti. Egli ha accertato che il 10 dicembre 1993 l'imputato, a quel tempo vicedirettore della __________ Banca a __________, aveva prelevato da un conto n. __________ denominato “__________ ” intestato a __________ e __________ (a profitto suo e di suoi cognati) fr. 218 400.–, facendo poi firmare con inganno astuto a __________ un ordine di bonifico per tale importo con l'argomento che il denaro riguardava operazioni fiduciarie di terzi, mentre in realtà si trattava di premi per opzioni su divise (dollaro americano) contratte dallo stesso imputato come amministratore del conto. Il presidente della Corte ha accertato inoltre che nel giugno del 1994, per risarcire i coniugi __________, l'imputato aveva ingannato con astuzia un altro cliente della banca, __________, prospettando anche a quest'ultimo un'opzione sul dollaro americano (a suo dire senza rischi) di circa fr. 500 000.–. Mediante un falso ordine di bonifico, confezionato sulla base di un formulario firmato in bianco dal cliente, l'imputato aveva addebitato così un conto di __________ (n. __________, denominato “__________ ”) per fr. 476 100.–, in parte destinati ai coniugi __________ e in parte a sé stesso. Ciò premesso, statuendo sulla pena, il presidente della Corte di assise ha inflitto ad __________ a 18 mesi di detenzione sospesi sospensionalmente per 2 anni.\nB. Contro la sentenza di assise __________ ha presentato il 16 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del ricorso, depositati il 23 di-cembre 1999, egli chiede di annullare il dispositivo di condanna per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso in quanto ricevibile. In un memoriale del 21 gennaio 2000 le parti civili __________ e __________, pur contestando svariate affermazioni contenute nel gravame, dichiarano di rimettersi al giudizio della Corte. La parte civile __________ ha concluso invece, il 21 gennaio 1990, per la reiezione del ricorso. La __________ Banca (Società Bancaria per la gestione di investimenti) in liquidazione, costituitasi anch'essa parte civile, ha comunicato il 24 gennaio 2000 di non avere particolari osservazioni al ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è ammissibile per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza (art. 288 lett. a CPP), per vizi essenziali di procedura (art. 288 lett. b CPP), come pure per arbitrio nell'accertamento dei fatti (art. 288 lett. c CPP). La Corte di cassazione e di revisione penale è vincolata pertanto ai fatti constatati nella sentenza impugnata, a meno che si ravvisino accertamenti inficiati di arbitrio (art. 295 cpv. 1 prima frase CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti del processo (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b; sulla nozione di arbitrio nell'apprezzamento delle prove in particolare: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con rinvii). Spetta al ricorrente indicare con precisione quali accertamenti siano viziati di arbitrio, spiegando in che cosa consista l'arbitrio. Argomentazioni d'ordine generale o meramente appellatorie non sono ricevibili."}