D'altro lato il ricorrente non sostiene di avere avuto, soggettivamente, valide ragioni per procedere a tale velocità. Giustamente perciò il Pretore ha ravvisato, dal profilo giuridico, una violazione grave delle norme della circolazione (DTF 122 IV 173, 118 IV 191 consid. 2c e 2d; CCRP, sentenza del 24 settembre 1999 in re G., consid. 4). 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente. 3.