E nemmeno può essere condivisa l'affermazione secondo cui l'andatura incostante della polizia avrebbe falsato i dati, tale assunto mancando di qualsiasi riscontro concreto. Infine giova rilevare che il ricorrente non è per nulla stato sanzionato per la velocità massima registrata dall'apparecchio che, come risulta dal tabulato, corrispondeva a 188 km/h, ma in base alla media per 1000 metri a partire da 1401 metri dall'inizio della misurazione. A nulla gli sussidia quindi sostenere che il suo veicolo non ha mai toccato velocità di 161 km/h e oltre. D'altro lato il ricorrente non sostiene di avere avuto, soggettivamente, valide ragioni per procedere a tale velocità.