Su questo punto il ricorso si rivela, una volta ancora, irricevibile. 6. Da ultimo il ricorrente censura il fatto che lo si sia sanzionato sulla base della velocità massima rilevata e sostiene nuovamente di non avere mai raggiunto punte di oltre 161 km/h, come figura nel rapporto di polizia. Se non che, argomentando in questo modo, una volta di più il ricorrente disconosce i limiti del ricorso per cassazione.