Certo, il ricorrente obietta che i rilevamenti della polizia non possono assurgere a valida prova, intanto perché per recuperare il terreno dopo essere stati superati gli agenti hanno dovuto circolare essi medesimi a una velocità attorno ai 179 km/h (quella rimproveratagli), e in secondo luogo perché la velocità tenuta da un veicolo inseguitore non è mai costante, né è tecnicamente possibile mantenere una distanza costante ed esatta dalla vettura che precede. Del resto, avendo visto la pattuglia della polizia, egli soggiunge, di certo egli non avrebbe accelerato, ma avrebbe mantenuto un'andatura normale.