Fosse stato il caso, in effetti, per comune esperienza su una tratta di 2.4 km il veicolo della polizia si sarebbe notevolmente avvicinato a quello inseguito, ciò che tuttavia non si è verificato. Certo, il ricorrente obietta che i rilevamenti della polizia non possono assurgere a valida prova, intanto perché per recuperare il terreno dopo essere stati superati gli agenti hanno dovuto circolare essi medesimi a una velocità attorno ai 179 km/h (quella rimproveratagli), e in secondo luogo perché la velocità tenuta da un veicolo inseguitore non è mai costante, né è tecnicamente possibile mantenere una distanza costante ed esatta dalla vettura che precede.