3a, 120 Ia 40 consid. 4b). 2. Il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ritenuto infondata la contestazione della propria competenza per territorio poiché dal rapporto di contravvenzione risultava che il controllo della velocità era cominciato al chilometro 61.000 ed era terminato al chilometro 63.402, quindi completamente sul territorio del Distretto di Bellinzona, la giurisdizione di Riviera iniziando dopo il chilometro 64.000. Quanto all'obiezione dell'imputato, che sosteneva di avere superato il veicolo della polizia dopo la valle di Lodrino, egli l'ha ritenuta infondata.