{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-77_2000-02-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59205&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5fe47e64a2eb722e9bb7f7c5424105da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:29", "Checksum": "492b40edf460fe167b4f5ffbdd6480fd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Da ultimo il ricorrente censura il fatto che lo si sia sanzionato sulla base della velocità massima rilevata e sostiene nuovamente di non avere mai raggiunto punte di oltre 161 km/h, come figura nel rapporto di polizia. Se non che, argomentando in questo modo, una volta di più il ricorrente disconosce i limiti del ricorso per cassazione. In effetti, come risulta dal giudizio impugnato e dagli atti istruttori, il controllo della velocità era avvenuto rispettando le istruzioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia, con un apparecchio omologato, a distanza costante e su un tratto di almeno 500 m. Il ricorrente neppure tenta di spiegare perché, avesse effettivamente superato di poco il limite di 120 km/h, sarebbe stato raggiunto dalla vettura della polizia solo a circa 2.4 chilometri di distanza. E nemmeno può essere condivisa l'affermazione secondo cui l'andatura incostante della polizia avrebbe falsato i dati, tale assunto mancando di qualsiasi riscontro concreto. Infine giova rilevare che il ricorrente non è per nulla stato sanzionato per la velocità massima registrata dall'apparecchio che, come risulta dal tabulato, corrispondeva a 188 km/h, ma in base alla media per 1000 metri a partire da 1401 metri dall'inizio della misurazione. A nulla gli sussidia quindi sostenere che il suo veicolo non ha mai toccato velocità di 161 km/h e oltre. D'altro lato il ricorrente non sostiene di avere avuto, soggettivamente, valide ragioni per procedere a tale velocità. Giustamente perciò il Pretore ha ravvisato, dal profilo giuridico, una violazione grave delle norme della circolazione (DTF 122 IV 173, 118 IV 191 consid. 2c e 2d; CCRP, sentenza del 24 settembre 1999 in re G., consid. 4).\n7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– ___________,\n– avv. dott. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;\n– Comando della polizia cantonale, Bellinzona;\n– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}