{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-77_2000-02-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59205&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5fe47e64a2eb722e9bb7f7c5424105da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:29", "Checksum": "492b40edf460fe167b4f5ffbdd6480fd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Il ricorrente fa valere di avere presentato già al dibattimento uno schema da cui risultava inoppugnabilmente che il controllo è avvenuto sul territorio dei Comuni di Lodrino e di Biasca, ovvero nella giurisdizione del Distretto di Riviera, e ribadisce di ricordarsi perfettamente di avere sorpassato la vettura della polizia dopo il ponte della valle di Lodrino. Afferma inoltre che gli agenti hanno commesso un grave errore indicando che l'infrazione era avvenuta tra il chilometro 61.000 e il chilometro 63.402, poiché è impossibile che l'apparecchio “Multagraph” sia stato inserito esattamente al chilometro 61.000. Per di più gli agenti lo hanno inseguito fino al chilometro 72, corrispondente all'uscita autostradale di Biasca, percorrendo ben 9 chilometri dopo la fine della misurazione. A suo dire, dato che al momento dei fatti era buio, gli agenti sono stati indotti in errore, l'inizio del rilevamento essendo avvenuto in realtà al chilometro 67 circa, in territorio del Distretto di Riviera, e non al chilometro 61.000.\n4. Gli argomenti proposti dal ricorrente sono palesemente appellatori. In effetti, l'interessato sostiene nuovamente di ricordarsi di avere superato la vettura della polizia dopo il ponte della valle di Lodrino. Il Pretore, esaminando tale argomento, ha accertato però che esso non trova alcun riscontro negli atti, né il ricorrente indica perché e sulla base di quale atto simile accertamento sarebbe arbitrario. Anche per quanto concerne l'inseguimento per svariati chilometri prima della fermata presso l'uscita autostradale di Biasca, il ricorrente dimentica che il Pretore ha sì espresso perplessità, ma ha precisato che ciò non era sufficiente per porre in dubbio il rapporto di contravvenzione e i dati relativi al tratto in cui il rilevamento era avvenuto. Il ricorrente si limita a sostenere che un inseguimento da parte degli agenti di polizia per ben 9 chilometri sarebbe impossibile, ma non adduce elemento alcuno a suffragio di questa tesi. Del resto risulta chiaramente dagli atti che la misurazione è stata compiuta sul tratto tra Preonzo e Lodrino, circostanza che il ricorrente non contesta e che accredita quanto ha ritenuto il Pretore in merito alla propria competenza per territorio. Per altro, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'apparecchio “Multagraph” non è stato attivato esattamente al chilometro 61.000. In quel punto gli agenti, a velocità e distanza stabilizzate, hanno soltanto iniziato il controllo. Che poi gli agenti possano essersi sbagliati di 6 km nell'indicare l'inizio del rilevamento con il chilometro 61.000 a causa del buio, è argomento – oltre che poco attendibile – manifestamente appellatorio e come tale, una volta ancora, improponibile.\n5. Per quanto riguarda la violazione della LCStr, il Pretore ha ritenuto non credibile l'opponente quando asseverava che, pur avendo superato il limite di 120 km/h, la sua velocità doveva essere notevolmente inferiore a quella imputatagli con il decreto di accusa. Fosse stato il caso, in effetti, per comune esperienza su una tratta di 2.4 km il veicolo della polizia si sarebbe notevolmente avvicinato a quello inseguito, ciò che tuttavia non si è verificato. Certo, il ricorrente obietta che i rilevamenti della polizia non possono assurgere a valida prova, intanto perché per recuperare il terreno dopo essere stati superati gli agenti hanno dovuto circolare essi medesimi a una velocità attorno ai 179 km/h (quella rimproveratagli), e in secondo luogo perché la velocità tenuta da un veicolo inseguitore non è mai costante, né è tecnicamente possibile mantenere una distanza costante ed esatta dalla vettura che precede. Del resto, avendo visto la pattuglia della polizia, egli soggiunge, di certo egli non avrebbe accelerato, ma avrebbe mantenuto un'andatura normale. Allegazioni del genere sono del tutto inidonee a sostanziare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente argomenta in effetti come se si trovasse davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo non sono in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti. Ciò che non è manifestamente il caso. Su questo punto il ricorso si rivela, una volta ancora, irricevibile."}