{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-77_2000-02-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59205&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5fe47e64a2eb722e9bb7f7c5424105da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:29", "Checksum": "492b40edf460fe167b4f5ffbdd6480fd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.02.2000 17.1999.77\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 dicembre 1999 presentato da\n|\n|\n___________,\n(patrocinato dall'avv. dott. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 13 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;\n|\nesaminati gli atti;\nposti a giudizio i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 17 novembre 1998, poco dopo le 18.00, l'appuntato di polizia __________ e un collega, in servizio di pattuglia su una vettura equipaggiata con un apparecchio “Multagraph” sull'autostrada A2 in direzione nord tra Bellinzona e Biasca, hanno rilevato su una tratta di oltre 2 km una vettura Audi “A6 quattro” targata TI __________che circolava a una velocità di 179 km/h. Fermata l'automobile all'uscita di Biasca e accertato che al volante si trovava ___________, essi hanno intimato al conducente la contravvenzione. Preso atto delle osservazioni dell'interessato al rapporto di contravvenzione, essi hanno redatto un rapporto aggiuntivo del 27 novembre 1998 in cui hanno descritto le modalità del rilevamento e hanno confermato il loro rapporto. Con decisione del 29 gennaio 1999 la Sezione della circolazione ha inflitto a ___________ una multa di fr. 660.– in applicazione dell'art. 90 n. 1 LCStr, imputandogli di avere circolato alla velocità di 161 km/h sulla tratta in questione, già dedotto il margine di tolleranza.\nB. Il Tribunale cantonale amministrativo, adito da ___________, accertato che egli non intendeva ritirare il ricorso, ha annullato il 25 giugno 1999 la decisione impugnata e ha trasmesso gli atti per competenza al Ministero pubblico. Con decreto di accusa del 13 settembre 1999 il Procuratore pubblico ha ritenuto ___________ colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 n. 2 LCStr) e lo ha condannato a una multa di fr. 2'000.–.\nC. Il Pretore del Distretto di Bellinzona, cui gli atti sono stati trasmessi in seguito all'opposizione del condannato, ha fatto seguire l'incarto il 23 settembre 1999 per competenza al Pretore del Distretto di Riviera. Questi ha constatato che l'eccesso di velocità era stato rilevato sull'autostrada A2 tra il chilometro 61.000 e il chilometro 63.402. In considerazione del fatto che la giurisdizione di Riviera iniziava dopo il chilometro 64.000, il giorno successivo egli ha ritornato l'incarto al Pretore del Distretto di Bellinzona, che il 13 dicembre 1999 ha confermato l'imputazione, riducendo nondimeno la multa a fr. 1'200.–\nD. Contro la sentenza citata ___________ ha inoltrato il 14 dicembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 22 dicembre 1999 egli chiede l'annullamento del giudizio impugnato o quanto meno, in subordine, il rinvio dell'incarto al Pretore del Distretto di Riviera per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\n2. Il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ritenuto infondata la contestazione della propria competenza per territorio poiché dal rapporto di contravvenzione risultava che il controllo della velocità era cominciato al chilometro 61.000 ed era terminato al chilometro 63.402, quindi completamente sul territorio del Distretto di Bellinzona, la giurisdizione di Riviera iniziando dopo il chilometro 64.000. Quanto all'obiezione dell'imputato, che sosteneva di avere superato il veicolo della polizia dopo la valle di Lodrino, egli l'ha ritenuta infondata. Tutt'al più, secondo il Pretore, poteva lasciare perplessi il fatto che gli agenti avessero fermato la vettura solo all'uscita autostradale di Biasca, ossia vari chilometri dopo il rilevamento della velocità. Ciò non era tuttavia sufficiente per porre in dubbio il rapporto di contravvenzione, e in particolare i dati relativi alla tratta in cui esso era avvenuto."}