{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-76_2000-03-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59216&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "99320ca5170b4beeb5a18799de019d77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.03.2000 17.1999.76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.03.2000 17.1999.76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.03.2000 17.1999.76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:18:22", "Checksum": "ba2e9e688e76b3b32a35de04346b62a5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.03.2000 17.1999.76\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. I ricorrenti asseverano che l'investigatore ____________ ha dichiarato nel verbale del 1° maggio 1999 di avere visto chiaramente il denunciato controllare che nessuno lo stesse osservando prima di chinarsi proprio sulla ruota posteriore sinistra dell'automobile, poi risultata danneggiata. La versione è stata ripetuta al dibattimento, ma incomprensibilmente non è stata verbalizzata né figura nel giudizio impugnato. Essi chiedono pertanto che il teste ribadisca la circostanza davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale. Né, secondo i ricorrenti, è dato di capire perché il querelato si sarebbe chinato sul pneumatico, dopo essersi ben guardato in giro, se non per danneggiarlo. Trascurando la deposizione del teste, il Pretore ha accertato i fatti in modo arbitrario. Per quanto concerne la dichiarazione resa in un primo tempo dal querelato alla polizia al momento dell'arresto e poi corretta, i ricorrenti evidenziano che costui aveva fornito una versione contraddittoria sul luogo in cui era stato lasciato al momento del rientro (proprio sotto casa dapprima, circa 300 metri di distanza poi) per cercare di salvarsi in qualche modo.\nPoco importa, per i ricorrenti, che l'investigatore non abbia controllato i pneumatici prima di iniziare l'appostamento, dato che l'autore è stato scoperto sul fatto. Del resto, vista la minuscola foratura, sarebbe stato pressoché impossibile riscontrare prima il danno. Che il teste non abbia visto esattamente l'atto del danneggiamento si deve ascrivere alla distanza dalla vettura che controllava e alla repentinità del movimento del querelato, che ha colpito con un oggetto molto sottile e appuntito. Quanto al comportamento dell'investigatore, i ricorrenti adducono che egli non era abilitato a fermare l'autore né aveva mezzi per eventualmente difendersi. Il suo compito era di solo quello di sorvegliare la vettura e di identificare – come ha fatto – il soggetto responsabile. Per quanto riguarda la foratura presso il “Ristorante ____________” a ____________, i ricorrenti allegano che il verbale è stato ripreso in modo erroneo dal Pretore e che ciò non ha alcun nesso con l'accaduto del 30 aprile 1999.\nIn merito al sospetto che il danneggiamento del mese di settembre 1999 fosse opera di un certo ____________, con il quale i rapporti sono pessimi, i ricorrenti sostengono di avere avanzato l'ipotesi che il denunciato avesse agito per compiacere allo stesso ____________. Il che nulla toglierebbe alla responsabilità di lui, non potendosi nemmeno escludere che anch'egli covi rancore nei loro confronti. Infine, riguardo ai danneggiamenti anteriori al 30 aprile 1999, i ricorrenti fanno notare che dopo l'arresto dell'imputato gli atti vandalici sono cessati, e ciò fino al settembre del 1999, a dimostrazione del fatto che il denunciato, dopo il fermo, aveva desistito dal continuare, riprendendo ancora una volta dopo cinque mesi.\n4. Con gli argomenti testé riassunti i ricorrenti si limitano, in sostanza, a contrapporre agli accertamenti e alle conclusioni del Pretore interpretazioni e deduzioni proprie che, per quanto plausibili e sostenibili, non denotano arbitrio nel giudizio impugnato. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, intanto, che per incorrere nell'annullamento una sentenza deve essere arbitraria nel suo risultato, e non solo nella motivazione (DTF 117 Ia 139 consid. 2c con rinvii). Inoltre, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, il Pretore non ha trascurato la deposizione dell'investigatore ____________, stando al quale il denunciato si era voltato circospetto, si era chinato e poi aveva ripreso la strada verso casa, ma l'ha menzionata (sentenza pag. 3, ultimo cpv.). A nulla gioverebbe quindi – quand'anche fosse possibile – escutere nuovamente il teste in cassazione. Resta il fatto che, come ha accertato il Pretore, l'investigatore ha potuto riferire solo che il denunciato, dopo essersi fermato presso l'automobile, si è chinato e poi si è allontanato verso casa. Non ha potuto confermare invece di avere visto l'imputato forare la gomma.\nTutte le altre critiche dei ricorrenti al giudizio impugnato hanno mero carattere appellatorio e si dipartono dal convincimento che, avendo l'investigatore scorto il denunciato chinarsi proprio davanti al pneumatico poi risultato danneggiato, in definitiva l'autore è stato colto in flagrante. Se non che, essi non spiegano perché sarebbe arbitraria la conclusione del Pretore, secondo cui non si poteva escludere che quella sera il pneumatico fosse già stato forato prima dell'appostamento, ove si pensi che – per ammissione degli stessi ricorrenti – l'autore delle forature ha sempre agito in modo tale che la ruota si sgonfiasse lentamente, che l'investigatore non ha verificato lo stato delle gomme prima di appostarsi né aveva visto che cosa concretamente avesse fatto l'imputato in prossimità della vettura. E tale conclusione non risulta arbitraria per la pretesa contraddizione in cui sarebbe incorso l'imputato durante l'interrogatorio di polizia, costui avendo corretto spontaneamente la propria versione subito dopo avere riletto il verbale, e non perché posto di fronte a contraddizioni."}