{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-76_2000-03-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59216&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "99320ca5170b4beeb5a18799de019d77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.03.2000 17.1999.76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.03.2000 17.1999.76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.03.2000 17.1999.76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:18:22", "Checksum": "ba2e9e688e76b3b32a35de04346b62a5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.03.2000 17.1999.76\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n6 marzo 2000/rf\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n||||\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 21 dicembre 1999 presentato dall'\n|\n|\navv. ____________, per sé e in rappresentanza di ____________, ____________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza pronunciata il 23 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti di\n____________,\n(patrocinato dall'avv. __________); |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 16 marzo 1999 l'avv. ____________ ha sporto querela contro ignoti per danneggiamento, poiché a due riprese, il 22 e il 26 febbraio 1999, un pneumatico della sua vettura era stato forato a ____________. L'episodio essendosi ripetuto verso la fine di aprile, il denunciate e il padre __________ hanno incaricato un investigatore privato, ____________, di sorvegliare la vettura. Il 30 aprile 1999, verso le 23.15, ____________ ha chiamato la polizia cantonale a ____________ per constatare l'ulteriore foratura di un pneumatico, avvenuta ancora una volta nelle vicinanze di casa. Sul posto gli agenti hanno incontrato l'investigatore ____________ e, in base alle indicazioni di lui, si sono recati a casa di ____________, prelevandolo e conducendolo al posto di polizia per accertamenti.\nB. Con decreto di accusa del 14 giugno 1999 il Procuratore pubblico ha poi riconosciuto ____________ colpevole di ripetuto danneggiamento e lo ha condannato alla pena di 15 giorni di detenzione da espiare. Statuendo su opposizione, con sentenza del 23 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha invece prosciolto l'accusato per insufficienza di prove.\nC. Contro il giudizio del Pretore le parti civili ____________ e ____________ hanno presentato il 24 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 21 dicembre 1999 essi chiedono la conferma del decreto di accusa e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Con scritto del 27 dicembre 1999 il Procuratore pubblico si è rimesso al giudizio della Corte, mentre nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2000 ____________ ha postulato la reiezione del ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\n2. Il Pretore, constatato che l'accusato negava ogni addebito, ha ritenuto gli indizi emersi dall'istruttoria e dal dibattimento insufficienti a raggiungere un convincimento di colpevolezza. In effetti, per quanto riguardava il danneggiamento del 30 aprile 1999 l'investigatore ____________ aveva visto bensì l'accusato fermarsi e chinarsi davanti alla vettura del querelante, ma nulla di più. Il Pretore ha rilevato inoltre che l'accusato aveva corretto di sua iniziativa (e non perché posto di fronte a contraddizioni), dopo rilettura del verbale, quanto dichiarato in un primo tempo alla polizia, spiegando che effettivamente quella sera si era fatto lasciare dall'amica a circa 300 metri da casa e che, in seguito, aveva percorso quel tratto di strada a piedi. Le parti civili avendo ribadito che l'autore dei danneggiamenti si limitava sempre a praticare un forellino nella gomma, in modo che il pneumatico si sgonfiasse lentamente, e che quella sera l'investigatore non aveva controllato lo stato dei pneumatici all'inizio dell'appostamento, il primo giudice ha ritenuto non potersi escludere che il danneggiamento preesistesse al passaggio dell'imputato.\nUlteriori dubbi sono stati ravvisati dal Pretore nel fatto che il querelante aveva avanzato l'ipotesi che almeno una foratura fosse avvenuto non nel luogo in cui la vettura è normalmente parcheggiata, ma presso il “Ristorante ____________” a ____________ (ritrovo che l'accusato non frequenta), dove potevano essere stati perpetrati anche gli altri danneggiamenti. Infine, a mente del primo giudice, i dubbi erano suffragati dal fatto che di un danneggiamento almeno, avvenuto nel settembre del 1999, le parti civili sospettavano un certo ____________, con il quale sono in pessimi rapporti. Considerato come con il querelato essi avevano sempre avuto buoni rapporti, non si poteva escludere che altre persone avessero motivo di rancore nei loro confronti e potessero quindi avere commesso i danneggiamenti. Per di più, secondo il Pretore, l'investigatore ____________ non si era curato di verificarne lo stato dei pneumatici prima di iniziare l'appostamento né aveva colto la persona sul fatto, ma l'aveva lasciata tornare a casa. Per quanto riguarda le forature anteriori al 30 aprile 1999, il primo giudice ha rilevato non esistere accertamenti, il decreto di accusa dipartenedosi dall'arbitrario presupposto che l'autore del fatto avvenuto il 30 aprile 1999 fosse necessariamente l'autore anche degli altri danni."}