1 e 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che per inoltrare le osservazioni si è rivolta a un legale, va riconosciuta un'equa indennità per ripetibili. Essa postula la rifusione di fr. 3'457.– per le spese di patrocinio. Dato però che nella fattispecie si trattava unicamente di presentare osservazioni a un ricorso per lo più appellatorio, un'indennità attorno a fr. 1'500.– appare più che equa, cui si aggiungono le spese vive per fr. 215.80, onde un totale (arrotondato) di fr. 1700.–. Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.–