Se ne conclude che, ritenendo le espressioni in oggetto lesive dell'onore del destinatario, il Pretore non ha violato l'art. 173 CP. Riguardo alla prova della verità e della buona fede, che il ricorrente afferma genericamente di avere apportato (consid. 9, pag. 14), giovi rilevare che le affermazioni incriminate hanno costituito una reazione alla lettera del 5 agosto 1997 con cui il Municipio aveva trasmesso ai proprietari delle 11 case una cronistoria della vicenda. La missiva essendo opera del Municipio, non si vede come il ricorrente potesse seriamente ritenere di rispondere mediante affermazioni diffamatorie nei confronti del sindaco.