In merito a tali affermazioni l'accusato non aveva recato la prova della verità e nemmeno quella della buona fede (consid. 11). Il ricorrente assevera invece che nel contesto generale le affermazioni imputategli non assumono carattere diffamatorio o comunque non sono punibili perché è stata provata la loro verità o per lo meno la sua buona fede. A torto. Il rimprovero mosso alla controparte di mirare a un illegittimo profitto – peraltro ripetuto – va senz'altro inteso da un lettore medio nel senso di un conseguimento di un vantaggio economico personale.