1 CPP) e che, in base all'art. 274 cpv. 3 CPP, essa è addirittura interrogata dal Pretore. E siccome essa è parte al procedimento (art. 77 segg. CPP), in ossequio al diritto di essere sentiti non le può essere negato il diritto di esprimersi anche al termine della fase istruttoria, formulando al Pretore le sue conclusioni. Che l'art. 74 cpv. 3 CPP non menzioni tale facoltà ancora non significa che, per ciò solo, debba ravvisarsi una limitazione dei diritti della parte civile. Quanto alla pretesa carenza di motivazione da parte del Pretore, la questione è – comunque sia – superata dalle considerazioni che precedono. 3.